La Voce della Legge con l’avvocato Pozzi – Superbonus 110%: cos’è, come funziona e a chi è destinato

Oggi parleremo del tanto discusso Superbonus 110% cercando di fare chiarezza circa il suo funzionamento e a chi è destinato.
23 Ottobre 2020

Oggi parleremo del tanto discusso Superbonus 110% cercando di fare chiarezza circa il suo funzionamento e a chi è destinato.

Innanzitutto il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal c.d. Decreto rilancio (d.l. n. 34/2020 del 19 maggio 2020 e convertito dalla legge n. 77/2020) con validità dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici lavori di efficientamento energetico su immobili a destinazione residenziale.

Tali lavori riguardano interventi di isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, sugli interventi antisismici la cui detrazione è prevista dal c.d. Sismabonus ma è elevata al 110% per i lavori sostenuti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e/o sistemi di accumulo integrato.

Si rimanda all’art. 119 d.l. n. 34/2020 per quanto concerne il tetto massimo di spesa per ciascun intervento. A mero esempio la spesa massima per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è di complessivi € 48.000,00, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti per i condomìni il valore massimo è di € 20.000,00 moltiplicato per ogni unità immobiliare per un massimo di 8 e di € 15.000,00 per gli immobili con più di 8 unità, mentre è di € 30.000,00 per gli edifici singoli.

Possono beneficiare di tale detrazione i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento (ex art. 119, comma 10 d.l. n. 34/2020 le persone fisiche possono usufruire del Superbonus per un massimo di due unità immobiliari), istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, associazioni di volontariato ed associazioni e società dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiati nelle sole ipotesi di partecipazioni alle spese per gli interventi trainanti inerenti le parti comuni degli edifici condominiali.

Per usufruire della detrazione è necessario possedere o detenere l’immobile per mezzo di un titolo valido ed idoneo e spetta: ai proprietari e nudi proprietari; ai titolari di un diritto reale di godimento quali uso, usufrutto, abitazione o superficie; ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo proprietario, a nulla rilevando se lo stesso abbia già usufruito della detrazione su altri due e diversi immobili); ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture; e al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

È importante ricordare, inoltre, che tale detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici già percepiti o altre forme di agevolazioni di qualsivoglia natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Al fine di ottenere la detrazione occorre: che gli interventi devono migliorare l’immobile di almeno due classi energetiche (per es. da D a B) e se tale salto non è possibile bisogna comunque saltare alla classe energetica più alta (per es. da A3 a A4) da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica A.P.E; i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causa del bonifico il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita iva del soggetto beneficiario del versamento; depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento; acquisire l’attestato di prestazione pre e post intervento nonché l’asseverazione tecnica la quale indica gli interventi effettuati, il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese effettuate per i lavori di efficientamento; infine trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’A.P.E. e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti.

La detrazione è riconosciuta, come detto, nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Infine, aspetto interessante di tale Superbonus è la previsione ex art. 121 d.l. n. 34/2020 della possibilità di cedere la propria detrazione in due modalità: in accordo con il fornitore, infatti, lo stesso può applicare uno sconto in fattura fino al valore massimo dei lavori svolti, che lo stesso recupererà come credito d’imposta; cedere a terzi il proprio credito d’imposta comprese banche e finanziarie.

Avvocato Roberta Pozzi

Bergamo

Orari: 8.00- 13.00 // 14.30-19.00

Tel. 349.2962498

Email: avv.robertapozzi@gmail.com

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