La Voce della Legge con l’avvocato Pozzi – Avviso di accertamento, che fare?

Hai ricevuto un avviso di accertamento e non sai come ti devi comportare e quali soluzioni si possono adottare?
19 Dicembre 2020

Hai ricevuto un avviso di accertamento e non sai come ti devi comportare e quali soluzioni si possono adottare?

Innanzitutto, bisogna sapere che gli avvisi di accertamento sono immediatamente esecutivi, significa che, scaduto il termine indicato per il pagamento, la pubblica amministrazione può immediatamente trasferire la pratica all’Ente esattore e recuperare il credito anche nel caso di impugnazione dell’atto.

In questo caso infatti, il D.Lgs. n.546/1992, che disciplina il cosiddetto meccanismo di riscossione frazionata, dispone che l’Amministrazione sia legittimata a procedere alla riscossione parziale e modulata delle somme anche in pendenza di un giudizio e cioè prima che il Giudice abbia deciso se l’impugnazione dell’avviso di accertamento è fondata o no.

Chiarito subito questo importante aspetto per far comprendere la necessità di essere tempestivi quando si riceve un atto del genere, vediamo in quali casi è possibile impugnare un avviso di accertamento.

A seconda dei vizi, l’atto impositivo potrà considerarsi: inesistente, annullabile, nullo. Un atto tributario è inesistente quando la difformità dal modello legale è talmente rilevante da impedire che all’atto possa riconoscersi natura provvedimentale, come ad esempio, un avviso di accertamento se emesso senza l’indicazione dell’ufficio adottante è inesistente. È invece annullabile un atto che è produttivo in pieno di effetti sino a che non viene rimosso dal giudice o dall’Amministrazione in sede di autotutela, e nonostante sia viziato, se non impugnato, diventa definitivo. Danno luogo ad annullabilità dell’atto, l’incompetenza territoriale dell’ufficio tributario, l’eccesso di potere, quando l’atto viene adottato per perseguire un interesse diverso dallo schema tipico suo proprio, ed infine la violazione di legge.

Infine, l’atto è nullo se sprovvisto di motivazione, che indica le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’atto, oppure del dispositivo, che è la statuizione a cui si ricollegano gli effetti dell’accertamento. La mancanza di questi due elementi rende nullo l’atto, così come la mancanza della sottoscrizione apposta dal capo dell’ufficio o da un suo delegato.

A proposito della motivazione, inoltre, lo Statuto dei diritti del contribuente prevede che, se in quest’ultima si fa riferimento ad un determinato atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, quindi all’avviso di accertamento che abbiamo ricevuto.

Questo inoltre deve essere notificato, cioè recapitato al contribuente, entro determinati termini a pena di decadenza, ad esempio nel caso dell’IVA il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere stata presentata nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione della dichiarazione nulla.

Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia stato notificato fuori termine, l’atto è illegittimo ma spetta al contribuente dedurre il relativo vizio impugnando l’atto. Infine, in tutti quei casi in cui la legge disponga la nullità.

In presenza di un atto viziato il Contribuente può in taluni casi espressamente indicati dalla legge agire in autotutela formulando apposita istanza alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto chiedendone la revisione, oppure può impugnare il provvedimento e chiedere che sia un giudice a pronunciarsi sulla questione.

Attenzione però, il termine per proporre il ricorso in tribunale non viene sospeso dall’istanza presentata in autotutela quindi è sempre bene prestare molta attenzione e farsi assistere da un professionista tenuto conto dell’alto tecnicismo della materia.

Avvocato Roberta Pozzi

Bergamo

Orari: 8.00- 13.00 // 14.30-19.00

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