La Voce della Legge con l’avvocato Pozzi – Condominio: l’acquirente paga le spese condominiali pregresse?

Hai comprato casa da poco e l’amministratore di condominio ti ha fatto recapitare la ripartizione delle spese che contiene anche quelle relative all’anno precedente, devi davvero pagare?
22 Settembre 2020

Hai comprato casa da poco e l’amministratore di condominio ti ha fatto recapitare la ripartizione delle spese che contiene anche quelle relative all’anno precedente, devi davvero pagare?

Bisogna sapere che in caso di trasferimento di un’unità immobiliare situata in condominio, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per le somme da quest’ultimo dovute e non pagate, relative sia all’esercizio di gestione in corso che a quello precedente, quindi l’Amministratore avrà certamente la facoltà di chiedere le somme al nuovo condomino.

In ogni caso, se quest’ultimo adempie l'obbligazione solidale, può comunque richiedere al precedente proprietario il rimborso. Ciò detto, occorre però distinguere tra le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e quelle invece previste per lavori straordinari dai quali derivino un'innovazione e un onere rilevante per i condomini.

Nel primo caso, indipendentemente da quando l'assemblea condominiale ha deliberato l'intervento, l'obbligo del pagamento dei contributi sorge quando i relativi lavori sono eseguiti o i relativi servizi vengono prestati. Diversamente, per le spese straordinarie bisogna fare riferimento a quando le spese sono state deliberate dall’assemblea. Pertanto, nel caso in cui si debbano versare delle spese di manutenzione straordinaria, sarà obbligato chi era proprietario al momento in cui detti lavori venivano approvati tramite delibera assembleare.

Per questo motivo chi intende comprare una casa deve avere l’accorgimento di accertare che il venditore sia in regola con il pagamento delle spese condominiali e chiedere di inserire una clausola apposita nel contratto avendo cura di specificare anche chi sia tenuto a pagare le spese derivanti da delibere già assunte ma che abbiano implicazioni di spesa successive alla vendita stessa.

Quanto invece alle somme dovute e imputabili a periodi di tempo più risalenti si ritiene che il pagamento sia da richiedere a chi era condomino in quel periodo e non all’attuale proprietario. Quindi se l’amministratore agisse nei confronti del nuovo proprietario (ad esempio per conguagli per forniture di gas o elettricità, sanzioni, richieste di arretrati da parte del custode, etc) questi potrebbe rivalersi contro il venditore e se l’atto di vendita riporta tra le clausole che l’immobile è stato venduto “libero da oneri” potrebbe anche chiedere il risarcimento del danno.

Avvocato Roberta Pozzi

Bergamo

Orari: 8.00- 13.00 // 14.30-19.00

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