È estate, finestre aperte e per via del vicino fumatore, ogni volta che esce sul balcone a fumare, entra in casa l’odore del fumo… che fare?
A volte tra vicini di casa si creano situazioni spiacevoli come la propagazione di odori molesti da un’abitazione all’altra, il che vale tanto per il fumo della sigaretta quanto per il pattume o semplicemente per il fumo del barbecue e si genera il dubbio se continuare a sopportare o è il caso di intervenire. Come sempre la legge arriva in soccorso, vediamo cosa prevede.
In generale, la Legge Sirchia (L.n.3/2003) anche recependo direttive UE, prevede il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico, nelle aree esterne di università e ospedali e nelle autovetture da parte del conducente e passeggeri in presenza di minori di anni diciotto e donne in gravidanza.
Nel contesto condominiale, il divieto antifumo è esteso anche alle parti comuni, che sono frequentate sia dai condomini che da altri soggetti quali ospiti, manutentori, portinai, allo scopo di garantire anche in ambito condominiale la tutela della salute dal fumo passivo, come ha spiegato lo stesso Ministro della Salute nella nota 1505 del 24.1.2005.
Questo è sommariamente il quadro generale del divieto, ma se è vero che queste norme non si applicano alle private abitazioni e relative aree pertinenziali come il balcone, rimane il problema sul come gestire la situazione di disagio con il vicino.
Soccorre l’art.844 del codice civile che si occupa di immissioni in generale e il cui testo prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire immissioni di fumo o calore, esalazioni e rumori provenienti dal fondo del vicino a meno che non superino la soglia della normale tollerabilità.
Ne consegue che il condomino infastidito può intervenire contro l’abitudine del vicino solo quando questa soglia venga oltrepassata e lo si può dimostrare effettuando particolari accertamenti tecnici che però, per poche sigarette al giorno, difficilmente daranno esito positivo.
In alcuni casi è ben possibile ricorrere al Giudice per far emettere un ordine restrittivo, provando le immissioni tramite prove per testi ma per fare ciò, è necessario che il disagio riguardi un certo numero di persone. Salvo dunque casi eclatanti da valutare con cura, la soluzione è la tolleranza e, al più, è possibile rappresentare il problema al vicino tentando di trovare una soluzione bonaria.
Nessuna tolleranza invece per i mozziconi lanciati dal balcone o gettati nelle aree comuni poiché tale comportamento, oltre a costituire un gesto incivile e irrispettoso per gli altri e per l’ambiente, potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all’674 del codice penale che punisce questo genere di comportamenti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino ad €.260,00.
Avvocato Roberta Pozzi
Bergamo
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